Salvo ulteriori proroghe (e possibili novità sulla misura), il 31/10/2024 scade il termine per aderire al c.d. “riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo”. Molti contribuenti, in questi giorni, stanno valutando la convenienza ad aderire a tale misura di favore, magari anche sollecitati dagli uffici verificatori, che hanno messo in discussione la spettanza del credito d’imposta per le attività di R&S realizzate. Si tratta di una decisione che va presa analizzando in modo minuzioso la specifica situazione del contribuente, in quanto la contestazione dell’ufficio potrebbe presentare dei vizi che possono essere sollevati in un eventuale contenzioso.
Il riversamento del credito Ricerca & Sviluppo
Il riversamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 5, commi 7 – 12 del Dl 146/2021, è una sanatoria avente ad oggetto le indebite compensazioni di crediti d’imposta (per attività di R&S appunto) ex articolo 3 del Dl 145/2013 – riconducibili a spese sostenute ma ritenute non agevolabili – effettuate sino al 22/10/2021.
Il vantaggio di tale misura di favore risulta lo stralcio di sanzioni e interessi, nonché, dal punto di vista penale, la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Sotto il profilo temporale, i crediti d’imposta “riversabili” riguardano le attività di ricerca e sviluppo svolte nell’arco temporale che comprende il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
La domanda per accedere al riversamento del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo va trasmessa entro il 31/10/2024. Da quanto si apprende, sono al vaglio alcune modifiche alla sanatoria in parola, che dovrebbero comportare (anche) una proroga dei termini per presentare la domanda.
Ad ogni buon conto, in questi giorni i contribuenti che ha