La circolazione dei beni di provenienza donativa può comportare problemi, pensiamo al caso di vendita di immobile pervenuto da donazione. Quali sono i rischi per l’acquirente? Quali le possibili soluzioni, anche a livello legislativo, da adottare?
La provenienza donativa di un bene immobile da cedere può comportare dei rischi, per il terzo acquirente o per il creditore ipotecario. Identici problemi si hanno anche nel caso della cessione di partecipazioni sociali sempre di provenienza donativa.
Infatti, chi acquista la proprietà del bene con provenienza donativa potrebbe perderla, a seguito di azioni giudiziarie intraprese del legittimario pretermesso o comunque leso dalla donazione; allo stesso modo il creditore ipotecario (di norma la banca che ha concesso il mutuo garantito da ipoteca iscritta su tale immobile) potrebbe perdere la garanzia a seguito del recupero del bene libero da ipoteca da parte del legittimario leso.
Questo è quanto prevedono gli articoli 561 e 563 del codice civile, così come modificati da ultimo con la legge n. 80 del 2005, entrata in vigore il 15 maggio 2005, riguardanti la donazione e le azioni di riduzione e restituzione ad essa relative.
Dopo una analisi della fattispecie, approfondiremo le condizioni e i limiti di tali possibili azioni giudiziarie, con alla fine una indicazione delle possibili soluzioni pratiche.
Inquadramento civilistico di donazione e successione
La legge italiana riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima).
L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.
Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.
Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari.
Quanto al valore, ricordiamo che si dovrà far riferimento al valore del bene al momento della apertura della successione, e nel caso di donazione di nuda proprietà, sempre la valutazione del valore per l’intero (nostra critica al riguardo nell’articolo “Il valore della nuda proprietà nella azione di riduzione e nel coacervo”, ne CommercialistaTelematico del 12 novembre 2021).
Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobil