Ci si pone il problema di come valutare, all’apertura della successione, le donazioni di nuda proprietà fatte in vita. E questo sia per una eventuale azione di riduzione, come pure per la applicazione del coacervo.
La donazione di nuda proprietà nell’azione di riduzione
Analizziamo la questione relativa alla valutazione di una donazione di nuda proprietà ai fini della eventuale azione di riduzione per lesione di legittima.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre, al momento della apertura della successione, solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Due sono le azioni possibili:
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Azione di riduzione:
tale azione personale rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;
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Azione di restituzione:
se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.
Per valutare se ci sia una lesione di legittima, ai fini del calcolo per la eventuale azione di riduzione, il bene a suo tempo donato con riserva di usufrutto in capo al donante deve essere valutato al momento della apertura della successione nella sua interezza, quindi come fosse stato donato l’intero bene.