In sede di sottoscrizione del contratto di lavoro è possibile concordare periodi di ferie maggiori rispetto a quelli previsti dal CCNL di riferimento: esistono limiti alle ferie aggiunte? Come vanno trattate in busta paga?
La Costituzione tutela, all’articolo 36, il diritto irrinunciabile dei lavoratori alle ferie retribuite quale strumento in grado di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese nella prestazione lavorativa e permettere ai dipendenti di dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale.
In attuazione del precetto costituzionale, la normativa, rappresentata dal Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66, articolo 10 riconosce ad ogni lavoratore un periodo annuo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, a patto che l’interessato possa vantare un intero anno in forza in azienda. In caso contrario, le quattro settimane vengono proporzionalmente ridotte per i mesi in forza.
I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono stabilire una durata minima superiore.
A questo punto è lecito chiedersi se il singolo datore di lavoro ha la possibilità di assicurare ai dipendenti delle ferie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva.