Nel DQ del 30 Luglio 2024:
1) Differimento imposte al 31 luglio: chiarimenti delle Entrate con faq
2) Richieste di integrazione salariale per il caldo eccessivo: come presentare le istanze
3) Istruzioni sulle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito
4) Accordo tra Italia e Moldova: Modalità di presentazione delle domande di pensione
5) Addebito in conto dell’I24 con scadenze future: dal fisco le modalità applicative
6) Depositari di scritture contabili: Online la procedura per comunicare la cessazione dell’incarico
7) Caso “Lexitor”: la restituzione dei costi nei rimborsi anticipati di credito al consumo
8) Il regime giuridico dell’acqua condiziona la circolazione immobiliare e l’attività notarile
9) Reati fiscali: non punibile il mancato versamento dell’IVA
10) Consulta: al convivente di fatto si applica la disciplina dell’impresa familiare
Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria. Sul tema si è espresso l’INPS.
Richieste di integrazione salariale per il caldo eccessivo: come presentare le istanze
In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione