Vediamo come va seguita e gestita la pratica di conciliazione obbligatoria davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di licenziamento avvenuto per Giustificato Motivo Oggettivo.
L’art. 7 della legge n. 604/1966 prevede che il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, che rientra nell’ambito della tutela reale, deve obbligatoriamente seguire una procedura di conciliazione preventiva da svolgersi dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Nota: la procedura conciliativa di cui sopra è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui l’azienda possegga i requisiti dimensionali previsti dall’ex art. 18, della Legge 300/1970 (più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale o più di 60 nell’ambito nazionale , datori di lavoro agricoli con più di 5 dipendenti) e per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 a cui si applica il regime di “ tutela reale” (si rammenta che dal 07 marzo 2105 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.23-2015).
La procedura conciliativa in materia di licenziamento per giustificato motivo e il calcolo del numero dei dipendenti
Ai fini del computo dimensionale occorre ribadire le seguenti regole:
- calcolo della base numerica: deve essere effettuato non nel momento in cui avviene il licenziamento ma nel periodo antecedente (ultimi 6 mesi);
- lavoratori a tempo parziale indeterminato: sono calcolati pro quota in relazione all’orario pieno contrattuale, mentre non si computano il coniuge ed i parenti entro il secondo grado, sia in linea diretta che collaterale;
- lavoratori che non rientrano nel calcolo: non sono computabili nel limite dimensionale:
- gli assunti con rapporto d