Nel DQ 26 Giugno 2024:
1) Certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti
2) Incentivi conto energia: soppresso il codice tributo 82100
3) Recupero oneri pensionistici “Eppi”: istituita la causale per il versamento
4) MEF: pubblicato il Decreto coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle merci in magazzino
5) Falso in attestazioni e relazioni nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
6) Governo: DDL – misure relative ai lavoratori frontalieri
7) Mercati delle cripto-attività: adeguata dal Governo la normativa nazionale
8) INL: regime intertemporale delle sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti
9) Apertura sportello progetti di rilancio produttivo dei Comuni toscani colpiti dalle alluvioni: invio domande dal 9 luglio 2024
10) Fondo comune di investimento estinto: la società di gestione del risparmio non è responsabile per il mancato pagamento dell’IVA
In relazione alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta ad interpello n. 740 del 2021 è stato chiarito che,
«[…] trattasi di servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 21dicembre 1996, n. 696».
Modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 142 del 24 giugno 2024, rimarca che, dal 1° gennaio 2024, ove sia richiesta la fattu