Che cosa è il periodo di comporto? Come si calcola? Posto che, in tale periodo non è possibile licenziare il lavoratore, salvo particolari eccezioni, oggi analizziamo il delicatissimo tema dell’intimazione del licenziamento una volta superato tale periodo.
La sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema dell’intimazione del licenziamento una volta superato il periodo di comporto.
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che il recesso unilaterale del datore di lavoro, adottato in epoca successiva al rientro al lavoro del dipendente, non è di per sé circostanza che, in maniera inequivoca, è il segnale di una volontà dell’azienda di rinunciare ad interrompere il rapporto.
Analizziamo la questione in dettaglio, ricordando cos’è e come funziona il periodo di comporto.
Cos’è il periodo di comporto?
La normativa italiana contempla all’articolo 2110, comma 2, del Codice civile, il diritto del dipendente di conservare il posto di lavoro nel corso dei periodi di assenza per malattia.
L’arco temporale entro cui opera la conversazione del posto è definito “periodo di comporto” e, all’interno dello stesso, il dipendente può essere licenziato esclusivamente per condotte di una certa rilevanza, in cui rientrano i licenziamenti per:
- giusta causa;
- sopravvenuta impossibilità nel rendere la prestazione;
- cessazione totale dell’attività d’impresa.
La disciplina e la durata del comporto sono rimandati alla legge, ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ovvero, in mancanza di ess