Se sembra chiara la disciplina IVA dei voucher utilizzati (pensiamo alle tessere proposte dalle principali catene di vendita al dettaglio), altrettanto non può dirsi per quelli acquistati ma non utilizzati dal consumatore finale. Vediamo le diverse casistiche IVA possibili
Nozione di Voucher e applicazione IVA: alcune premesse
Siamo ormai circondati da una serie di buoni, carte, tessere, codici di accesso, che ci consentono di ottenere beni o servizi in relazione ad uno specifico rapporto contrattuale o a un programma di incentivazione. Questi elementi, a livello internazionale, sono accomunati nella nozione di voucher e presentano due aspetti problematici ai fini dell’applicazione dell’IVA in quanto la loro classificazione spazia tra un mero titolo di legittimazione che dà luogo ad una cessione o prestazione di servizio che diventa rilevante ai fini IVA solo quando il titolare del documento acquista il bene o servizio, a quella del pagamento anticipato per uno specifico servizio.
La normativa europea sui voucher
La normativa europea dei cc.dd. voucher, introdotta dalla direttiva 2016/1065/Ue, è stata recepita in ambito interno con gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13 comma 5-bis del DPR 633/1972.
Tali norme hanno introdotto la differenza (ai soli fini IVA, ovviamente) tra buoni monouso o multiuso.
Buoni monouso
I monouso sono caratterizzati dal fatto che i corrispondenti beni o servizi hanno elementi rilevanti ai fini del trattamento IVA già noti al momento dell’emissione, per cui scontano l’IVA immediatamente, e non al momento di effettuazione di tali cessioni o prestazioni.
È il caso (Risposta a interpello n. 519/2019) dei cofanetti regalo che incorporano servizi dei quali sono noti, al momento dell’emissione del buono, il luogo di effettuazione, la natura, qualità, quantità, nonché l’IVA applicabile.
Buoni multiuso
I multiuso invece sono caratterizzati dal fatto che i corrispondenti beni o servizi non sono ancora individuati al momento dell’emissione e, pertanto, scontano l’IVA solo al momento del riscatto da parte del possessore. È il caso dei buoni spesa.
Con il buono multiuso si hanno quindi due momenti diversi, ossia quello di pagamento, che è operazione fuori campo IVA, ed il momento dell’erogazione del servizio o cessione del bene. Solo in quella fase si ha il momento impositivo ai fini IVA.
Pertanto, ogni trasferimento interno del buono non è soggetto ad IVA.
Ma cosa succede se un buono (monouso o multiuso che sia), regolarmente emesso e pagato, non viene poi utilizzato?
A tale domanda abbiamo una risposta solo dalla prassi (e solo per i buoni monouso), in quanto il legislatore non ha disciplinato la fattispecie.
In base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in due risposte ad interpello (617/2020 e 512/2021), in caso di mancato utilizzo di un buono multiuso, il fornitore non è tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA, in quanto:
“nessuna prestazione è stata eseguita e nessun pagamento della stessa è stato effettuato da parte del cliente mediante consegna/riscatto del voucher”.
La somma, naturalmente, rileverà quale sopravvenienza attiva.
Resta quindi da capire la sorte nel caso di buono monouso.
Voucher non utilizzati: il diverso trattamento IVA basato sulla tipologia di buono
Possiamo aiutarci, nella risposta, con la considerazione che ai fini IVA l’operazione è già stata assoggettata all’imposta, sicché la domanda è volta a capire se si è legittimati ad emettere nota di credito oppure no.
Al riguardo, i presupposti di applicazione dell’imposta sussistono al momento della sua emissione e non vengono meno al termine del periodo di utilizzo del buono, proprio perché la cessione o la prestazione sono già state realizzate.
In questo, conferma la conclusione la circostanza per cui il fornitore non è tenuto a restituire alla scadenza del buono monouso il corrispettivo incassato dal fornitore per l’emissione o trasferimento del voucher.
In conclusione, in caso di buoni non utilizzati, solo nel caso di buono multiuso l’operazione si potrà considerare non effettuata; nel caso di buono monouso essa è stata regolarmente effettuata e non potrà essere stornata con nota di credito, per mancanza dell’annullamento dell’operazione stessa.
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Danilo Sciuto
Giovedì 4 aprile 2024