È possibile modificare le mansioni attribuite al dipendente in costanza di rapporto di lavoro? Quali sono i limiti imposti al datore di lavoro e la prassi da seguire per il cambiamento di mansioni? Puntiamo il mouse sul particolare fenomeno del demansionamento.
Nel momento in cui il dipendente viene assunto, il datore di lavoro deve assegnargli un ruolo preciso all’interno dell’organizzazione aziendale. La definizione del ruolo e, di conseguenza, dell’attività che il lavoratore andrà a svolgere, si sviluppa sulla base dei concetti di:
- mansione, da intendersi come le attività concretamente affidate al lavoratore;
- qualifiche, rappresentate da gruppi uniformi di mansioni fra loro omogenee, determinate dalla contrattazione collettiva o dallo stesso datore di lavoro;
- categorie legali, distinte in operai, impiegati, quadri e dirigenti.
Il datore di lavoro, in ragione del suo potere di organizzare l’attività economico – produttiva, ha la possibilità, nel corso del rapporto, di assegnare al dipendente mansioni diverse rispetto a quelle attribuite in sede di assunzione.
Tale prerogativa, tuttavia, non è immune da limitazioni, come previsto dall’articolo 2103 del Codice civile.
Analizziamo la questione della modifica mansioni in dettaglio.
Modifica delle mansioni in costanza di rapporto
A norma dell’articolo 2103 comma 1, il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni diverse da quelle definite in sede di assu