Nel DQ del 5 Febbraio 2024:
1) Disponibile il software Modello Iva 2024 sul web delle Entrate dal 1 febbraio 2024
2) Presentazione delle domande telematiche di pensione: sistema implementato
3) Certificazione Unica 2024 per i residenti in Brasile e Canada: peculiarità sul regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata
4) Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale: l’INPS spiega le disposizioni applicative
5) Reddito determinato con il c.d. redditometro: il fisco libero da qualunque onere probatorio
6) Plastic tax e sugar tax: prorogata al 1° luglio 2024 la decorrenza
7) Consiglio di Stato: secondo i Commercialisti, in atto i tributaristi non possono apporre alcun visto di conformità
8) Fisco, allo studio la riapertura dei termini per la rottamazione quater
9) La cittadinanza italiana: Studio del Notariato
10) Il credito derivante dall’eccedenza di versamento dell’acconto ex art. 2, comma 5, D.L. 133/2013, può essere chiesto a rimborso mediante un’istanza ad hoc, da presentare in carta semplice all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate
11) Esclusa la possibilità di emettere note di variazione IVA da parte del cessionario/committente
La determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico sulla base del cosiddetto redditometro dispensa l’Amministrazione da qualunque onere probatorio.
Spetta al contribuente l’onere di provare l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva, attraverso l’idonea documentazione.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione.
Redditometro e onere probatorio: i punti salienti dalla Cassazione
“Va premesso che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Am