Quali sono le possibilità di proroga di un contratto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) una volta giunto al termine?
A differenza dei contratti di lavoro dipendente la cui disciplina è rimessa agli accordi collettivi, in primis ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative (in sigla co.co.co.) il rapporto tra committente e collaboratore è liberamente disciplinato dalle parti stesse.
La fonte principale che regola le co.co.co. è quindi, di fatto, il contratto sottoscritto tra committente e collaboratore.
Nello stesso si definisce, ad esempio, l’attività richiesta al collaboratore, il compenso previsto (compreso il riconoscimento dei rimborsi spese), la durata del rapporto, nonché le modalità di coordinamento con il committente.
Non sono invece soggette all’autonomia individuale delle parti stipulanti il contratto:
- le disposizioni contenute all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 81/2015, con riguardo alle ipotesi di utilizzo delle co.co.co.;
- la normativa fiscale che impone l’assoggettamento all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) delle somme corrisposte dal committente;
- la normativa sul versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla Gestione Separata Inps;
- l’applicazione della copertura assicurativa Inail contro gli infortu