In caso di malattia del figlio minorenne quali sono gli strumenti a tutela del lavoratore dipendente? Analizziamo le possibilità di permesso non retribuito da richiedere in caso di malattia del bambino.
Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”[1] disciplina i congedi, i riposi, i permessi e le tutele a beneficio di lavoratrici e lavoratori in occasione degli eventi di maternità e paternità. Tra le misure previste figura all’articolo 47 il congedo per la malattia del figlio. Analizziamo quest’ultima disciplina in dettaglio.
A chi spettano i permessi per malattia del figlio?
I congedi per la malattia del figlio spettano a entrambi i genitori, in alternativa tra loro.
Da notare che, ai sensi dell’articolo 47 citato, al comma 6, si precisa che i permessi spettano al genitore richiedente “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto” (articolo 47, comma 6).
Assenze non retribuite
I permessi in parola appartengono alla categoria delle assenze giustificate (dietro presentazione dell’apposita certificazione medica, come vedremo tra poco) per le quali tuttavia non spetta alcuna copertura economica.
Di conseguenza:
- per i dipendenti con compenso calcolato in base alle ore lavorate (e / o alle assenze retribuite) i permessi saranno evidenziati in busta paga senza alcuna valorizzazione economica;
- per i dipendenti retribuiti in misura fissa mensile comparirà invece una voce in cedolino, a titolo di permessi non retribuiti, che diminuirà i compensi lordi e, di conseguenza, il netto da liquidare al dipendente.
Durata
Il diritto di astenersi dal lavoro in permesso non retribuito copre l’intera durata della malattia del figlio, fino al compimento dei tre anni di età.
Al contrario, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni (incluso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età) i permessi spettano nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
Età del figlio |
Durata dei permessi non retribuiti (per ciascun figlio) |
Fino al compimento dei tre anni | Per l’intera durata della malattia del figlio |
Tra i tre e gli otto anni (*) | Cinque giorni lavorativi all’anno |
(*) Compreso, come anticipato, il giorno del compimento dell’ottavo anno di età |
Due o più figli: quanti permessi spettano?
La durata dei permessi per malattia del bambino, come poc’anzi descritta, è da intendersi riferita a ciascun figlio, come afferma in maniera chiara il citato articolo 47, commi 1 e 2.
Cosa deve fare il genitore?
Il lavoratore che intende beneficiare dei permessi in argomento è tenuto a comunicare al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia, le proprie generalità.
Il certificato medico è successivamente trasmesso all’Inps, in via telematica, ad opera del medico curante del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzando gli stessi servizi di trasmissione delle certificazioni di malattia.
Pur alla luce di quanto appena descritto, si ritiene comunque opportuno che il dipendente trasmetta il certificato al datore di lavoro, unitamente ad una comunicazione (firmata dall’azienda per ricevuta) in cui si riepilogano:
- le generalità del lavoratore stesso;
- le generalità dell’altro genitore che intende fruire dei permessi;
- le generalità del figlio;
- i periodi di assenza.
Rientro anticipato al lavoro
In caso di eventuale rientro anticipato al lavoro del dipendente, quest’ultimo deve comunque trasmettere un’apposita comunicazione al datore di lavoro, il quale dovrà sottoscriverla per ricevuta.
Nella comunicazione di rientro anticipato, oltre alle seguenti informazioni:
- Generalità del lavoratore, dell’altro genitore e del figlio;
- Giorno di rientro anticipato (coincidente con il primo giorno di svolgimento della prestazione lavorativa dopo l’assenza in parola).
Quali sono gli eventi tutelati?
Il concetto di malattia che rileva ai fini dei permessi non retribuiti, non coincide con gli eventi morbosi che interessano il lavoratore nel corso dell’esecuzione del contratto, dal momento che viene ricompresa non solo la fase patologica vera e propria ma anche quella successiva di convalescenza del bambino.
Non a caso, la Corte di Cassazione, con sentenza del 4 aprile 1997 numero 2953, ha affermato che con riguardo “alla normativa che consente alla madre lavoratrice di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificazione medica, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto” che la malattia del bambino dev’essere individuata tenuto “conto delle finalità della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 che dà attuazione al precetto costituzionale (art. 37 Costituzione)”.
In particolare, quest’ultimo articolo della Costituzione prevede che le condizioni di lavoro devono:
- consentire “alla lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”;
- assicurare “alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione non soltanto” per la fase acuta della malattia ma, altresì, quella “della convalescenza in cui il bambino dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche” e, di conseguenza, ha necessità dell’assistenza genitoriale per prevenire ricadute ed assicurare il completo suo recupero.
Sono previsti controlli sulla malattia?
Alla luce del fatto che, come ampiamente descritto, la malattia che rileva ai fini della spettanza dei permessi non retribuiti è cosa ben diversa rispetto agli stati morbosi che giustificano l’assenza tutelata dei lavoratori dipendenti, nessuna struttura pubblica può procedere a controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino.
A prevedere quanto appena descritto è il già citato articolo 47, comma 5, del Decreto legislativo numero 151/2001, nella parte in cui dispone che ai “congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore”.
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NOTA
[1] Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151.
Paolo Ballanti
Martedì 20 febbraio 2024