L'ordinamento giuslavorista impone da sempre una “particolare attenzione alla tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori” garantendo il completamento dell’istruzione obbligatoria e vietando lo svolgimento di attività che ne possano compromettere la “salute e la dignità”.
La normativa generale detta una serie di specifici vincoli, limiti e responsabilità in capo al datore di lavoro che impiega dei minori in attività lavorative fino all'applicazione di pesanti sanzioni che hanno lo scopo di tutelare il lavoratore minore.
Lavoro minorile: la normativa giuridica generale
La legge n. 653/34 ha previsto disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli e, in seguito, l'art. 37 della Costituzione ha disposto “la tutela del lavoro dei minori con speciali norme e l'introduzione del limite d’età per il lavoro salariato”.
Nota: la normativa è stata poi oggetto di vari interventi da parte della UE al fine di adeguare le disposizioni sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Le regole principali del lavoro minorile
Le regole più importanti da ricordare sono le seguenti:
Durata del periodo di istruzione obbligatoria
Deve essere pari ad almeno 10 anni, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Impiego lavorativo dei minori
Per impiego di soggetti minori si intende il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico ovvero l’“adolescente”, minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
Nota: si specifica che il “bambino” è il soggetto che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico e che può essere impiegato unicamente in casi eccezionali in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario ee.; l'“adolescente” è invece il minore di età compresa tra 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
Occupazione dei bambini
E' assolutamente vietata, salvo che in casi eccezionali quali le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario ecc..
Nota: l'impiego del lavoratore minorenne è ammessa solo se questi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima dei 16 anni compiuti