Controllo a distanza dei lavoratori e provvedimenti di autorizzazione

di Antonella Madia

Pubblicato il 5 maggio 2023

Come gestire le richieste di autorizzazione e accordo all’utilizzo di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.

Controllo a distanza dei lavoratori: alcune premesse

controllo a distanza lavoratoriL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a fronte della lunga esperienza relativa ai provvedimenti autorizzativi in materia di controlli a distanza ex art. 4 della L. n. 300/1970, fornisce spunti e indicazioni derivanti dall’esperienza applicativa, oltre che dalle problematiche operative emerse in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi operativi adottati all’interno delle aziende.

Tali indicazioni sono fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infatti, l’organo ispettivo sottolinea di aver tenuto conto non solo dell’evoluzione dei sistemi (che dal 1970, ossia da quando è stata emanata la L. n. 300/1970, sono notevolmente variati), ma anche della nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali per approfondire alcune casistiche nelle quali possono trovarsi i datori di lavoro all’atto dell’installazione di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza.

 

Controllo a distanza: per il provvedimento autorizzativo non basta mai l’accordo dei lavoratori

Il primo aspetto sul quale si sofferma l’Ispettorato del Lavoro riguarda il provvedimento autorizzativo e l’ipotesi in cui il datore di lavoro, anziché procedere con accordo o autorizzazione, si avvalga invece del consenso dei lavoratori.

L’Ispettorato sottolinea che – fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza – l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza, deve passare necessariamente o dall’accordo con le rappresentanze sindacali in azienda, oppure, se assenti, dall’autorizzazione d