Il trasferimento è da equipararsi alla cessione di un bene immateriale, che, quindi, genera una plusvalenza concorrente alla base imponibile dell’Irap.
Cessione di bene strumentale immateriale e imponibilità IRAP
Il caso: trasferimento di calciatore professionista
Una società sportiva impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irap per un biennio.
La compagine sosteneva di aver provveduto al versamento dell'imposta in relazione ad operazioni di cessione dei diritti alla prestazione di calciatori, sull'erroneo presupposto che queste generassero plusvalenze soggette a tassazione, mentre, in realtà, dette operazioni comportavano unicamente la risoluzione del contratto originario con il calciatore, cui aveva fatto seguito la conclusione di un nuovo contratto con una diversa società.
Sia la Ctp di Lecce, investita della vertenza, che la Ctr della Puglia, adita dall’ufficio, confermavano l’interpretazione della contribuente.
Cessione del diritto alle prestazioni professionali dei calciatori prima della scadenza del contratto = risoluzione del contratto
In particolare, il Collegio d’appello sottolineava che la legge 91/1981, con la quale era stato abolito il cd. vincolo sportivo, e la legge 586/1986, per effetto della quale l'acquisto di uno sportivo professionista alla scadenza naturale del contratto non comporta alcun corrispettivo a favore della società alla quale il predetto era legato, avevano delineato un sistema in base al quale la cessione del diritto alle prestazioni professionali dei calciatori che si realizza prima della scadenza naturale del contratto determina la semplice risoluzione di quest'ultimo, cui segue la concl