Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito istruzioni relativamente al regime e alla disciplina della cosiddetta “staffetta generazionale” riguardante i Fondi di solidarietà.
L’introduzione della staffetta generazionale
L’articolo 12-ter del Decreto-legge 21/2022, convertito con L. n. 51 del 20 maggio 2022, inserisce nel corpo del testo del D.Lgs. n. 148/2015 due nuove disposizioni: è stata introdotta la lettera c-bis all’articolo 26, comma 9, ed è stato integrato l’articolo 33, comma 3.
Tra la le due novità, la prima, ossia l’introduzione della lettera c-bis all’articolo 26, comma 9, comporta una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale, prestazioni che possono affiancarsi a quelle previste obbligatoriamente dall’articolo 30 e che perseguono scopi diversi o complementari rispetto alla tutela in costanza di rapporto di lavoro, costituita dall’assegno di integrazione salariale.
Tra tali prestazioni facoltative, a seguito dell’introduzione dell’articolo 12-ter del D.L. n. 21/2022, c’è anche la cosiddetta “staffetta generazionale” che si aggiunge alle prestazioni già previste dall’articolo 26, comma 9.
Tale previsione aggiunge così una nuova disposizione, individuando la prestazione facoltativa della staffetta generazionale, la q