La società in questione è lussemburghese e l’intento dei soci donanti è quello di porre in essere donazioni collegate funzionalmente e finalizzate a garantire ai figli un passaggio generazionale dell’impresa attribuendo ai donatari il controllo.
Si esamineranno in seguito i requisiti essenziali dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni a tale operazione e le condizioni per ottenere l’esenzione dalla stessa.
Esenzione da imposta donazione: condizioni
Il legislatore, in termini di imposte sulle donazioni, favorisce il passaggio generazionale delle aziende di famiglia a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In termini di imposta sulle donazioni l’articolo 3, comma 4ter del TUS dispone che:
“i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di suc