La responsabilità del cessionario in caso di errata applicazione di aliquota IVA in fattura

L’applicazione di un’aliquota IVA errata (in pratica ridotta), senza giustificazione normativa, estende la responsabilità anche al cessionario o committente.

In base all’articolo 6 comma 8 del D. Lgs. 471/1997, in caso di ricezione di fatture “irregolari, il committente/cessionario è tenuto a sanarle.

 

Il quesito è quindi: quali sono le fatture irregolari?

aliquota iva errataAl riguardo, la Cassazione ha affermato che il controllo richiesto al cessionario o committente è limitato alla verifica della regolarità formale della fattura.

Occorre dunque rifarsi agli elementi individuati nell’articolo 21 del decreto Iva, ossia i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

Il riferimento a “l’ammontare dell’imposta” va interpretato alla luce della giurisprudenza di merito, la quale ha affermato (Cassazione n. 14275/20 e n. 13032/21) che:

l’obbligo di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario“.

Restano dunque comprese tra le fattispecie da controllare anche a cura del cessionario (Cassazione n. 27669/22) l’ammontare dell’aliquota iva applicata, qualora non vi sia una legittimazione giuridica in ordine all’aliquota ridotta indicata nella fattura ricevuta.

 

Il caso di applicazione di un’aliquota IVA errata

Siamo quindi nell’ambito di irregolarità macroscopiche nella applicazione di una aliquota agevolata invece di una ordinaria.

Ricordiamo che la legge prevede esplicitamente alcune fattispecie in cui è il cessionario che deve affermare la legittimità della aliquota ridotta: è il caso dell’agevolazione “prima casa” in cui il cessionario che vuole beneficiare dell’aliquota del 4%, è tenuto a dichiarare in atto il possesso dei relativi requisiti, mentre il cedente è solo tenuto ad assoggettare l’operazione economica al regime agevolato richiesto dall’acquirente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 11 Gennaio 2023