Nel caso di una ristrutturazione edilizia, seguita da una vendita dell’immobile, la eventuale applicazione dell’articolo 67 del TUIR considera sempre, come termine iniziale della decorrenza del quinquennio, l’acquisto originario, a nulla influendo i lavori effettuati.
Cessione da parte di un imprenditore di immobile ristrutturato: art. 67 TUIR
In questo intervento analizziamo il trattamento fiscale, ai fini dell’articolo 67 del TUIR di una vendita, da parte di un non imprenditore, di un immobile ristrutturato.
La cessione da parte di un non imprenditore (persone fisiche, società semplici e enti non commerciali) di un immobile nel quinquennio dall’acquisto costituisce sempre operazione tassata; si tratta infatti di un reddito diverso, ex art. 67 del TUIR.
Nel caso di cessione di fabbricati costruiti ex novo dal cedente, eventualmente anche mediante contratti di appalto a terzi per l’esecuzione delle relative opere, quale termine iniziale ai fini del calcolo del quinquennio si considera quello di ultimazione della costruzione.
Infatti, come previsto dall’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di immobili diversi dalle aree fabbricabili genera un reddito diverso imponibile, allorché:
- la vendita avvenga entro cinque anni dalla costruzione o dall’acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
Il parere dell’Agenzia Entrate
Qualora invece si sia in presenza di una ristrutturazione, e quindi con immobile già preesistente, oggetto appunto di ristrutturazione, la decorrenza del quinquennio non viene differita al termine dei lavori.
In questo senso vedasi la risposta ad interpello n. 560 del 18 novembre 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In tale risposta è precisato ch