Professionisti non iscritti all'Albo, tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione Separata

A seguito di sentenza della Corte costituzionale relativa all’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale o in via alternativa alla Gestione Separata INPS per le attività libero-professionali, sull’argomento ritorna anche l’INPS per fornire chiarimenti, anche per quanto concerne l’eventuale versamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione Separata.

La Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi relativamente a una questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 98/2011, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense, a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o volume d’affari normativamente previsti.

Su tale questione, in quanto direttamente interessato, si esprime anche l’Istituto Previdenziale allo scopo di chiarire cosa succede agli aspetti previdenziali e alle sanzioni civili per omessa iscrizione.

 

L’opinione della Corte

professionisti gestione separataCome detto, la Corte costituzionale con la Sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 ha stabilito che devono iscriversi alla Gestione Separata INPS non solo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ma anche tutti quei soggetti che – pur svolgendo attività il cui esercizio è subordinato a tale iscrizione – non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, un obbligo di iscriversi alla cassa professionale suddetta.

Per tale ragione restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo presso la cassa professionale, e non invece di quello soggettivo, che permane l’unico al quale consegue la creazione di una vera e propria posizione previdenziale presso la Cassa di previdenza professionale.

 

La ratio dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS

La Corte costituzionale precisa, inoltre, che l’istituzione della Gestione Separata INPS ha come obiettivo quello di universalizzare la tutela previdenziale rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa anche a quei soggetti e a quelle attività che non sono coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento.

Per tale ragione le attività libero-professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS, ma solo quando ricadono nell’ambito di operatività della Cassa di riferimento in base al regime degli Enti professionali tradizionali.

Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione Separata INPS si pone quindi in maniera complementare, non alternativa.

La Corte conferma che tale principio può essere esteso non solo alla categoria degli avvocati, bensì a tutte le categorie professionali.

Da ciò consegue che tali principi possono essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate all’interno della Circolare INPS n. 99/2011, con la quale l’Istituto aveva comunicato l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata per diverse categorie di soggetti:

  1. soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
     
  2. soggetti che pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
     
  3. e soggetti che pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione sulla base dei rispettivi statuti o regolamenti.

In particolare, per il secondo e il terzo punto non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e tali soggetti restano obbligati solamente al versamento del contributo integrativo, con esclusione dell’obbligo di versamento del contributo soggettivo.

L’ultima sentenza della Corte costituzionale, quindi, chiarisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS è previsto nel caso in cui il professionista non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo previdenziale alla Cassa autonoma professionale; in tal caso sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata che discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

Per tale ragione il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall’iscrizione alla Gestione Separata INPS che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.

 

Sanzioni civili in caso di mancata iscrizione alla Gestione Separata

Si ricorda infine che la Corte costituzionale è intervenuta anche sul tema dell’applicabilità delle sanzioni civili alla fattispecie in esame; essa ha stabilito (relativamente all’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro – non iscritti alla cassa forense e tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS – siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore) che il Legislatore avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di una certa Giurisprudenza, rendendo quindi valido l’esonero delle sanzioni civili per mancata iscrizione alla Gestione Separata INPS per il periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

Per tale ragione è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia l’esclusione della possibilità per l’Ente Previdenziale di pretendere dai professionisti interessati oltre l’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata e il versamento dei contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili.

 

Fonte: Circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022.

 

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A cura di Antonella Madia

Giovedì 20 ottobre 2022