Acconti dai clienti per operazioni diversamente regolate ai fini IVA, imponibili ed esenti

Come va gestita la fatturazione degli acconti corrisposti da clienti in caso di successiva vendita di una serie di servizi sia imponibili che esenti o non imponibili IVA

Nella recente risposta a interpello n. 488, pubblicata il 5 ottobre 2022, si affronta l’argomento della imponibilità IVA degli acconti corrisposti da clienti.

Il caso in questione si riferisce a un soggetto che fornisce al proprio committente una vasta gamma di servizi che sono sia imponibili sia esenti.

Il committente paga, in via anticipata e in un’unica soluzione, un importo pari all’80% dei corrispettivi per i servizi complessivamente maturati nell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.

A questo proposito, si pone dunque il problema di come trattare ai fini IVA il predetto acconto e soprattutto di cosa fare nel caso in cui l’acconto risultasse superiore ai corrispettivi per i servizi resi.

 

Acconti dai clienti e gestione IVA

L’agenzia delle entrate – correttamente quanto teoricamente – afferma che gli acconti devono essere assoggettati allo stesso regime IVA applicabile all’operazione per la quale sono versati.

Pertanto, l’acconto riferibile alle prestazioni di servizi imponibili sconterà l’imposta con l’aliquota ordinaria, mentre quello riferibile alle prestazioni esenti beneficerà dello stesso regime.

Di fronte allo scoglio di stabilire un criterio con il quale differenziare le due operazioni (imponibili ed esenti IVA), l’Agenzia delle Entrate svia, precisando che stabilire il criterio corretto di ripartizione del corrispettivo fra le diverse operazioni non rientra tra le sue prerogative esercitabili in sede di interpello: probabilmente vero, ma sicuramente pilatesco.

Spetta dunque al soggetto passivo individuare i criteri più appropriati di ripartizione delle somme incassate tra le differenti tipologie di servizio, a condizione che si rispetti la regola dell’Iva, ossia che tali criteri siano:

oggettivi, coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio di cui trattasi e obiettivamente verificabili”.

Qualora l’acconto versato risulti a consuntivo maggiore dei corrispettivi stabiliti per le prestazioni rese, la nota di variazione in diminuzione non è riconducibile a un errore di fatturazione, ma trova la propria giustificazione nelle originarie condizioni contrattuali.

Infatti, la fattura originaria risultava corretta al momento dell’emissione, in base al contratto con cui le parti hanno pattuito di ricorrere a un sistema combinato di fatturazione e note di variazione.

Nella risposta è stato escluso, infine, che il pro rata di detraibilità possa incidere sulla detrazione dell’IVA derivante dalla nota di credito riferita all’acconto relativo alle prestazioni imponibili rese al committente.

Ciò in quanto si tratta “di una variazione diretta di una imposta già versata e riconducibile all’operazione imponibile da eseguire”.

 

NDR. Sul tema vedi anche: Acconti e cauzioni: disciplina civilistica, fiscale e contabile 

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 10 Ottobre 2022