Facciamo il punto sulla gestione di tali permessi...
I lavoratori dipendenti impegnati nello svolgimento delle “operazioni elettorali”, come quelle di domenica 25 settembre 2022, in qualità di componenti dei seggi, hanno diritto ad un particolare trattamento economico normativo disciplinato dall'art. 11 della legge n. 53/1990 e dall'art. 1 della legge n. 69/1992 al fine di poter garantire il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti.
Ai sensi dell’art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 così come sostituito dall’art. 11, Legge 21 marzo 1990, n. 53 la disciplina in materia di permessi retribuiti per i lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali è valida per tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, compresi i referendum.
Nota: il regime previsto da tali norme è quindi applicabile a qualsiasi consultazione elettorale e la normativa si applica indipendentemente dalle funzioni da svolgere nel seggio elettorale ovvero:
- presidente e vicepresidente di seggio;
- segretario;
- scrutatori;
- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso di referendum.
Cosa prevede la norma in caso di assenza del lavoratore per permesso elettorale
La partecipazione alle operazioni di voto per i predetti soggetti comporta l'applicazione della seguente disciplina:
- i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì oppure anche il sabato se considerato lavorativo dal Ccnl applicato) devono essere retribuiti con la normale retribuzione come se il lavoratore avesse prestato normalmente l'attività lavorativa (in sostanza si tratta di un permesso retribuito);
Nota: secondo il calendario settimanale lavorativo del lavoratore possono essere considerate giorna