Liberalità precedente alla compravendita immobiliare: donazione diretta o indiretta?

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 13 settembre 2022

Particolari cautele devono essere osservate dal donante per evitare che la provvista di fondi al donatario sia considerata una donazione assoggettata all’imposta di donazione e a quella di registro, piuttosto che una donazione indiretta, esente da imposte.

La liberalità precedente alla compravendita immobiliare: un caso di donazione - Argomenti esaminati

 

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Quesito all’Agenzia delle entrate: un caso di donazione di denaro finalizzata ad acquisto di immobile abitativo

liberalità compravendita immobiliareL’Agenzia delle entrate è stata interessata da un quesito che, certamente, può interessare, prima o poi, ogni famiglia.

E’ opportuno, pertanto, esaminarlo unitamente alla risposta dell’Ente.

In sostanza, l’istante desiderava donare ad un terzo una somma di denaro con l’obiettivo di consentire a detto beneficiario di acquistare un immobile abitativo.

A tal proposito, l'istante ha ricordato che:

  • in base all’art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ("Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"), "l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto";
     
  • la Circolare del 16 novembre 2000, n. 207/E, commentando la predetta norma, esplicita che, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi, è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante;
     
  • il collegamento tra la donazione e gli atti assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale, oppure all'IVA risulta, pertanto, essere assicurato da una dichiarazione, in tal senso, da rendere in atto;
     
  • nella prassi dell’Agenzia delle entrate, la predetta norma è sempre stata riferita alle cd. "donazioni indirette", tramite le quali il pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare si realizza da parte del terzo beneficiante direttamente al proprietario dell'immobile;
     
  • la norma in argomento riguarda le donazioni o altre liberalità "collegate ad atti concernenti il trasferimento";
     
  • per motivi di ordine personale, l'istante non vuole partecipare direttamente nell'atto di trasferimento, ma donare, con precedente atto pubblico, la somma necessaria all'acquisto.

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere se l'esenzione in esame possa trovare applicazione anche se si tratta di donazione diretta di denaro, effettuata con atto pubblico precedente all'atto di trasferimento, con l’obiettivo dell'acquisto di un determinato immobile censito in catasto.

Chi scrive, comunque, intende ricordare la definizione di donazione che il codice civile ci dà, attraverso l’art. 769:

“La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”.

 

Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico: la Risposta del 6 luglio 2022, n. 366

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta del 6 luglio 2022, n. 366, dopo aver evidenziato che:

  • l’imposta di successione e donazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento, dall'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, con modifiche di aliquote e franchigie di esenzione in base al grado di parentela.
    In sostanza,