Contribuente iscritto all’AIRE che svolge attività in Italia: le prestazioni sono soggette ad IVA

di Federico Gavioli

Pubblicato il 6 settembre 2022

La costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, come il Regno Unito, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo Iva alla stregua di un qualsiasi altro residente.

L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che, nel caso in cui venga costituito il domicilio fiscale nel territorio italiano, la presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare il contribuente quale soggetto passivo IVA, come qualsiasi altro  soggetto residente, evidenzia che, se  il contribuente non svolge, nel paese di residenza, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12 dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.

 

Il caso di Fisco: soggettività IVA di cittadina italiana iscritta all'AIRE con attività in Italia

contribuente aire iva attivitàNel caso in esame una contribuente, cittadina italiana residente nel Regno Unito, nel porre il quesito all’Agenzia delle Entrate riferisce di essere iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 2 agosto 2020, di non possedere un identificativo IVA estero, di non svolgere alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede e di essere intenzionata a svolgere un'attività libero-professionale in Italia.

Tanto premesso, chiede se, all'apertura della Partita IVA, sia possibile indicare quale domicilio fiscale la sede di svolgimento dell'attività professionale.

 

L’iscrizione all’AIRE: cenni

In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi risultino percepiti, si