Trasformazione del contratto in part-time (o viceversa):
quando e come è possibile?
Nel nostro ordinamento il contratto di lavoro standard è quello a tempo pieno ed indeterminato anche se poi può capitare che le parti, per diverse esigenze che approfondiremo nel corso della trattazione, possano decidere e quindi concordare la modifica dell’originario orario di lavoro stabilito contrattualmente all’atto dell’assunzione.
La trasformazione, a seguito della modifica del regime di orario, non può aver luogo a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro e nemmeno del lavoratore ma è necessario, anche se la Legge non lo preveda espressamente, un atto scritto, che rappresenti un’integrazione dell’originario contratto individuale di lavoro, con il quale le parti accettino formalmente la trasformazione, da full time a part time o viceversa, esprimendone il necessario consenso.
Ciò in quanto l’orario di lavoro rappresenta un elemento qualificante della prestazione lavorativa stessa e quindi un suo aumento o una sua diminuzione, rispetto a quanto pattuito in una fase precedente, necessita di una ulteriore manifestazione di volontà (novazione oggettiva dell’intesa negoziale) risultante da accordo scritto debitamente accettato e firmato dalle parti (requisito “ad substantiam”), escludendo dunque la possibilità che la suddetta variazione sia desumibile dal mero comportamento successivo delle parti.
Questa posizione, che può apparire rigida, mette le parti al riparo da qualsiasi contestazione e relativo contenzioso: nello svolgimento di un rapporto di lavoro è buona norma mettere tutto nero su bianco, a maggior ragione quando la modifica delle modalità di esecuzione della prestazione attiene alla variazione dell’orario di lavoro che incide direttamente sulla parte retributiva e normativa del rapporto stesso.
Nel presente contributo affrontiamo 3 ipotesi:
- trasformazione da full-time a part-time a seguito di richiesta del datore di lavoro
- trasformazione da part-time a full-time a seguito di richiesta del datore di lavoro
- trasformazione da full-time a part-time a seguito di richiesta del lavoratore
Abbiamo, inoltre, allegato un fac-simile di accordo di trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale
Ipotesi 1:
trasformazione da full-time a part-time a seguito di richiesta del datore di lavoro
La capacità organizzativa del datore di lavoro è rappresentata anche dall’abilità nel combinare i fattori produttivi nella migliore proporzione possibile, al fine di garantire un livello di competitività adeguato per resistere sul mercato nel medio lungo periodo, soprattutto in presenza di mercati internazionali altamente integrati e in un periodo di grande turbolenza e di cambiamento tecnologico qual è quello che stiamo attualmente vivendo.
In un contesto organizzativo del genere l’imprenditore può essere chiamato a rivedere alcune scelte strategiche fatte in passato in relazione al fattore produttivo “lavoro” e quindi concludere che una determinata risorsa sia impiegata in modo “eccessivo” nel ciclo produttivo rispetto alle esigenze produttive e organizzative e in vista del raggiungimento dell’efficienza economica.
In altre parole il datore di lavoro potrebbe ritenere l’apporto, in termini di orario lavorativo, di una o più risorse eccessivo rispetto alla reale necessità e quindi pensare di avviare