La rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, fa venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari?
L’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva?
Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente provveduto alla rinuncia della stessa, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
Spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 codice civile, l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Tali principi valgono anche all’ipotesi in cui sia stato notificato al chiamato un avviso di liquidazione relativo all’imposta di successione, e tale avviso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso di rinuncia all'eredità all'esame della Cassazione
Un chiamato all'eredità ha effettuato la dichiarazione di successione in data 10.10.2014 e rinunciato all'eredità in data 6.6.2015.
La Commissione tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, sul presupposto che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo perché non impugnato; la Commissione tributaria di secondo grado ha accolto l'appello del contribuente, rilevando che la rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, aveva fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari.
La pronuncia della Corte
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno confermato che, con la rinuncia all’eredità, il chiamato non risponde de