Vediamo come si gestisce il cosiddetto superminimo individuale all’interno del contratto di lavoro dipendente.
Ricordiamo che i superminimi individuali sono importi eccedenti i minimi imposti dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, difatti, tra le obbligazioni delle parti (lavoratore e datore di lavoro) vi è un nesso di interdipendenza che ne fa un contratto a prestazioni corrispettive (prestazioni contro retribuzione).
La retribuzione rappresenta quindi l’oggetto dell’obbligazione principale del datore di lavoro e, di conseguenza, il diritto principale del lavoratore.
Le principali fonti che regolano la materia della retribuzione sono la Costituzione e il Codice Civile.
Le norme in tema di retribuzione dei dipendenti
L’art. 36 comma 1 della Costituzione dispone che:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Nel dettato costituzionale sono rinvenibili quindi due principi fondamentali ossia la proporzionalità del corrispettivo della prestazione lavorativa, ossia della retribuzione, rispetto alla quantità e qualità della prestazione stessa e la sufficienza della retribuzione tale da garantire, al lavoratore, una esistenza libera e dignitosa.
L’art. 2099 codice civile sancisce che la retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore nella misura determinata dalle norme corporative intendendosi queste ultime come contratti collettivi. In mancanza della contrattazione collettiva o dell’accordo tra le parti (contratto individuale di lavoro), la retribuzione è stabilita dal Giudice.
L’applicazione del CCNL
Ricordiamo che il contratto collettivo produce i suoi effetti nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché nei confronti dei singoli soggetti appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato: il datore di lavoro può scegliere liberamente l’associazione datoriale a cui aderire ma una volta iscritto deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’associazione a cui ha aderito.
Il C.C.N.L. si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, esplicitamente hanno aderito allo stesso per esempio con la sottoscrizione della lettera di as