Acquisto del pacchetto turistico: l’assicurazione obbligatoria

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 25 giugno 2022

Analisi delle norme a tutela del viaggiatore, con particolare attenzione alla differenza tra l’assicurazione obbligatoria per l’inadempimento del contratto e quella per la protezione del viaggiatore nel caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore del pacchetto o di un servizio turistico collegato.

assicurazione obbligatoria pacchetto turisticoL’art. 47, comma 1, del Codice del Turismo prescrive che sia l’organizzatore che il venditore di viaggi stabiliti, cioè che dispongono di una stabile organizzazione[1], sul territorio nazionale debbano essere coperti da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, cioè dall’inadempimento dei rispettivi obblighi assunti coi rispettivi contratti.

Il risarcimento, come abbiamo visto nell’articolo precedente, riguarda i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale (art. 1218 codice civile), i danni alla persona (o “biologici”), i danni alle cose portate con sé dal turista (art. 42 Codice del Turismo) e il danno morale da vacanza rovinata (art. 46 Codice del Turismo).[2]

Quest’obbligo non sussiste se l’organizzatore o il venditore di uno Stato membro dell’UE che dispongono di una loro stabile organizzazione in Italia sono assicurati nel loro paese, cioè quello in cui hanno la sede legale, per gli stessi rischi, come prevede l’art. 33 del Dlgs 59/2010.

Se la copertura dei rischi è solo parziale, può essere chiesta una copertura assicurativa integrativa per i rischi non inclusi in quella polizza (comma 7°).

E’ ovvio che nell’UE vi è la disciplina omogenea che stiamo esaminando per cui non ci dovrebbero essere problemi di questo genere.

 

Lo scopo dell’assicurazione obbligatoria nell'acquisto del pacchetto turistico

L’assicurazione obbligatoria prevista dal 1° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo coincide di fatto con l’assicurazione obbligatoria prevista da tutte le leggi regionali in materia (per esempio, dalla Legge Regionale pugliese n° 17 del 2019, al 1° comma del suo art. 10, e dalla Legge Regionale della Liguria n° 28 del 1997, al comma 6° del suo art. 11) che deve essere stipulata dalle agenzie di viaggio al fine di potere avviare ed esercitare la loro attività e che serve a garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’agenzia nei confronti dei clienti coi contratti con cui essa ha venduto a questi ultimi viaggi organizzati oppure altri servizi turistici, compresi i servizi turistici collegati.

Questa seconda assicurazione obbligatoria, pertanto, serve sempre a garantire il risarcimento del danno patrimoniale che il turista ha subito a causa del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni previste nel contratto di acquisto di un viaggio organizzato e non i danni di altro tipo che da questo inadempimento possono essere derivati (alla persona, alle cose o morali).

Inoltre, dal momento che, in tutti i casi considerati, il danno deve sempre derivare dall’inadempimento, totale o parziale, del contratto citato si deduce che tutte queste forme di responsabilità civile rientrano nella responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).

Pertanto, nella pratica si stipula un’unica polizza assicurativa con entrambe le funzioni ed anche con quelle previste dal 2° comma dell’art. 47 Codice del Turismo che esaminiamo nei capoversi successivi.[3]

Oltre all’assicurazione obbligatoria per l’inadempimento contrattuale, i contratti di vendita di un pacchetto turistico devono essere assistiti da polizze assicurative o da fideiussioni bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento[4] dell’organizzatore o del venditore di essi garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il r