Obbligo del POS: le novità nel PNRR
L’obbligo di uso del POS ha una portata estremamente ampia, ricorrendo indipendentemente:
- dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale svolta, ecc.);
- dalle modalità di svolgimento dell’attività (in locali aperti al pubblico, o meno);
- dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno).
La legge di conversione del D.L. n. 152/2021 (“decreto PNRR”) ha modificato il novero agli strumenti utilizzabili in luogo al riferimento generico alle sole “carte di debito o di credito” fa, ora, riferimento più specifico alle “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
In sostanza il pagamento dovrà potersi effettuare sia con carte di debito (bancomat) che con carte di credito riferiti ad almeno un “circuito” (es: sarà possibile offrire il pagamento solo con le carte di credito del circuito Visa e non quelle del circuito Mastercard, o viceversa).
Le sanzioni applicabili
Fino al 2021 in caso di violazione dell’obbligo non risultava prevista da alcuna sanzione (lo schema di D.M. che le prevedeva aveva avuto parere negativo Consiglio di Stato per violazione della “riserva” di legge; era così intervenuto l’art. 23 del D.L. 124/2019 che le introduceva dal 1/07/2020, articolo poi stralciato in sede di conversione in legge).
Per tale motivo numerosi contribuenti non si sono erano dotati del POS.
L’art. 19-ter del DL 152/2021 (“decreto PNRR”) è, quindi, intervenuto con l’introduzione del comma 4-bis all’art. 15, DL n. 179/2012, per definire la prima norma sanzionatoria applicabile alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento si applica