L’aggiornamento 2022 di alcuni codici Ateco non richiede alcuna comunicazione da parte del contribuente

La variazione per aggiornamento di alcuni Codici Ateco effettuata dall’ISTAT non comporta obblighi di comunicare la variazione dati al Fisco.

codici atecoCome è noto, con la nota informativa del 29 dicembre 2021 l’ISTAT ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 20221.

Tale nuova classificazione vede l’aggiornamento di alcuni codici attività e interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, mentre vengono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Non ci dilunghiamo sul contenuto, sul quale riteniamo sufficiente rinviare semplicemente alla lettura (nel link summenzionato), e ci soffermiamo su un aspetto pratico.

Innanzitutto, vediamo come verificare il proprio codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria.

Ciò è possibile accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della quale occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Questa operazione permetterà di valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

In caso positivo, dunque, ci si chiede se è necessario fare l’apposita comunicazione di variazione dati all’agenzia, oppure no.

 

Aggiornamento codici Ateco e obblighi fiscali

La risposta è chiaramente negativa, posto che si tratta di variazione automatica, indipendente dalla volontà dei soggetti interessati.

Tale affermazione risulta confermata dall’agenzia delle Entrate stessa, con la risoluzione 20/E del 4 maggio 2022.

In verità, non c’era bisogno di questa conferma, e ciò non solo per la suddetta considerazione (la variazione dati non è frutto di volontà del contribuente, ma automatica), ma anche perché era così già previsto con la risoluzione 262/E del 24 giugno 2008, che, quando vi fu l’adozione della nuova classificazione Ateco 2007, specificò (e, si ripete, non poteva dirsi diversamente) che essa non comportava l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati, a norma degli articoli 35 e 35-ter, del decreto Iva, Dpr 633/1972.

 

NDR. Ricordiamo che l’aggiornamento dei codici Ateco ha riguardato anche i Commercialisti

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 7 Maggio 2022