L’istituto della separazione coniugale non è applicabile alle unioni civili, che hanno trovato una specifica regolamentazione assolvendo, così, al dettato degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
La costituzione dell’unione civile
La Lege 20 maggio 2016, n. 76 (di seguito, il comma è indicativo dell’articolo unico di questa Legge, nota come Legge Cirinnà), ha regolamentato, tra l’altro, le unioni civili.
La definizione ci viene offerta dal suo comma 2:
“Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.
Dalla predetta definizione, si può evidenziare che la costituzione dell’unione civile richiede i seguenti elementi:
- devono partecipare due persone dello stesso sesso (quindi, due uomini o due donne);
- dette persone devono essere maggiorenni, cioè aventi l’età superiore a 18 anni;
- deve essere rilasciata la dichiarazione di voler costituire l’unione civile dinnanzi all’ufficiale di stato civile;
- la suddetta dichiarazione deve essere espressa anche alla presenza di due testimoni.
Una particolarità della Legge in argomento è la costante ripetitività, tranne che in poche disposizioni, dell’espressione “unione civile tra persone dello stesso sesso”, come se la iniziale definizione esplicativa non fosse sufficiente.
Quindi, l’ufficiale di stato civile, dopo aver raccolto la ridetta dichiarazione, cura la successiva registrazione, dell’atto redatto, nell’archivio dello stato civile.
Il Tribunale di Verona, con decreto del 2 dicembre 2016, ritiene che la convivenza di fatto, nelle unioni civili, può essere provata soltanto con la dichiarazione anagrafica della L. n. 76/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che:
- all’art. 4, definisce, per famiglia, un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
- all’art. 12, dispone che sono di competenza dell’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile, ecc., tenendo presente che le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio e alle costituzioni di unione civile devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica;
- all’art. 20, dispone che, a ciascuna persona residente nel comune, deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere annotati, tra l’altro, il cognome e il nome del coniuge o della parte dell’unione civile, ecc. In particolare, per le parti dell’unione civile, le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile.
Rientrano tra le motivazioni che impediscono la costituzione dell’unione civile (Comma 4):
- la presenza, anche a carico di una delle due persone partecipanti, di un precedente vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile;
- l’interdizione, anche per una delle parti, per infermità di mente.
Qualora l’istanza d’interdizione sia soltanto promossa, il pubblico ministero può disporre che si sospenda la costituzione dell’unione civile.
Verificandosi questa ipotesi, il procedimento è sospeso finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, comma 1, c.c. [non possono contrarre matrimonio fra loro:
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l’adottato e i figli dell’adottante;
- l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato].
Inoltre, non possono contrarre unione civile lo zio e il nipote, oppure la zia e la nipote.
Anche in questo caso, si applicano le disposizioni previste dallo stesso art. 87 (Parentela, affinità, adozione) c.c.;
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- la costituzione dell’unione civile è sospesa, in attesa di pronuncia di sentenza di proscioglimento da condanna definitiva di una parte per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte, qualora sia stato disposto il rinvio a giudizio, oppure sia intervenuta sentenza di condanna di primo o secondo grado, ovvero una misura cautelare.
Di conseguenza, la presenza di una delle suddette motivazioni determina la nullità della costituzione dell’unione civile.
La Corte di Cassazione, sez, I, con sentenza del 14 maggio 2018, n. 11696, ha affermato che, per il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso, deve applicarsi la disposizione contenuta nell’art. 32-bis, della L. 31 maggio 1995, n. 218, con la conseguenza che l’atto, tramutandosi automaticamente in unione civile, non può essere trascritto come matrimonio.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le prime norme del c.c. applicabili all’unione civile
- Impugnazione dell’unione civile
- Alcune conseguenze e decisioni dell’unione civile
- La separazione nell’unione civile
- Lo scioglimento dell’unione civile e delega per i DD. Lgs
- Il riconoscimento di figli e la Corte Costituzionale
- L’applicabilità di altre disposizioni
- Alcuni aspetti penali per le unioni civili
- Allegato A – L’unione civile in sintesi
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Le prime norme del codice civile applicabili all’unione civile
Il successivo comma 5 dispone che, all’unione civile, si applicano gli artt. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge), 68 (Nullità del nuovo matrimonio), 119 (Interdizione), 120 (Incapacità di intendere o di volere), 123 (Simulazione), 125 (Azione del pubblico ministero), 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio), 127 (Intrasmissibilità dell’azione), 128 (Matrimonio putativo), 129 (Diritti del coniuge in buona fede) e 129-bis (Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo) c.c..
Impugnazione dell’unione civile
Qualora sia costituita l’unione civile in dispregio:
- di una delle cause impeditive indicate nel predett