La divisione tra una pluralità di comunioni tra le stesse persone non costituisce divisione di masse plurime, allorché l’ultima provenienza sia successoria.
Abbiamo già analizzato la questione della divisione delle masse plurime in un precedente articolo (“Le masse plurime: aspetti fiscali”, ne Commercialista Telematico dell’11 giugno 2020).
Riprendiamo l’argomento e anche qualche analisi a suo tempo fatta, a ciò spinti dalla recente risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate.
La problematica riguarda proprio il trattamento fiscale da riservare a queste operazioni.
Il trattamento fiscale delle masse plurime
Ricordiamo che per masse plurime si intendono le comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quanti sono i titoli di provenienza, e presuppongono la comproprietà, anche in parti diseguali, da parte degli stessi soggetti.
Tutti quindi devono partecipare alla comunione da dividere, anche se le provenienze sono diverse.
Essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, bensì a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto.
Poi, a seconda dei beni che si intende attribuire in proprietà esclusiva, si procederà ad atti di permuta.
E questo con una eccezione, che esaminiamo subito.
La divisione della massa comune secondo l’art. 34, comma 4 del TUR
In generale, qualora si dovesse ricorrere ad un unico atto per dividere le diverse comunioni, assegnando ad alcuni condividenti i beni di una massa e ad altri i beni di altre masse, tale atto non avrebbe natura divisoria in senso