Il deposito di cose in albergo da parte del cliente/turista determina una serie di responsabilità in capo all’albergatore, collegate al contratto principale, quello di acquisto di un servizio ricettivo.
In questo contributo andremo ad esaminare nello specifico la responsabilità dell’albergatore che prenda in custodia contante o oggetti di valore.
Si ricorda che la normativa è applicabile a tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
Al rapporto fra la struttura ricettiva di qualsiasi tipo (alberghiera o extralberghiera) ed i suoi clienti – turisti si applicano gli articoli da 1783 a 1786 del Codice Civile sul contratto di deposito in albergo, introdotte dalla Legge n° 316 del 1978 che recepì la Convenzione Internazionale di Parigi del 1962 sulla responsabilità civile dell’albergatore per i danni alle cose portate in albergo dal cliente.
Queste norme non si applicano solo agli alberghi, ma a tutte le strutture ricettive, sono inderogabili, e servono a tutelare i bagagli e gli effetti personali che il cliente porta con su in una struttura ricettiva, anche extralberghiera (assimilata per questa disciplina agli alberghi dall’articolo 1786 c.c.).
Essendo inderogabili da patti contrari, queste norme possono essere considerate come facenti parte in ogni caso, cioè