La Cassazione penale ha chiarito che, data l’incontestabile natura di ente pubblico non economico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una falsa dichiarazione rilasciata da un iscritto, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
Il caso di Cassazione: dichiarazione sostitutiva resa dal commercialista ma contraria al vero
Un commercialista veniva condannato per il reato di cui all’art. 483 codice penale, perché, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 Dpr 445/2000, presentata all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Cuneo, aveva attestato di non avere carichi pendenti; circostanza risultata contraria al vero, atteso che, da accertamenti eseguiti, all’epoca della resa dichiarazione, a suo carico risultavano pendenti due procedimenti penali.
La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo: il difensore dell’imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, eccependo, per quanto ci consta in questa sede, la violazione degli artt. 49 e 483 c.p. nonchè dell’art. 76 Dpr 445/2000 ed il vizio di motiv