Definite modalità di fruizione e termini per accedere al bonus idrico 2021, il contributo volto al conseguimento di un risparmio di risorse idriche.
Chi può richiederlo? A quanto ammonta? Quali le modalità con cui richiederlo?
Il Ministro della Transizione Ecologica ha provveduto a definire le modalità ed i termini necessari per l’ottenimento del cosiddetto “bonus idrico” così come è stato previsto dai commi dal 61 al 65 dell’articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (si tratta, come è noto, della Legge di Stabilità per l’anno 2021).
Il bonus è finalizzato ad ottenere un sostanziale risparmio delle risorse idriche, ed è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente dal contribuente sostenute per gli interventi finalizzate all’incremento dell’efficienza del consumo idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Chi sono i contribuenti che hanno diritto al bonus idrico?
Possono beneficiare del bonus i soggetti maggiorenni regolarmente residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma allegando i dati del proprietario dell’unità immobiliare
Quali sono gli interventi ammessi per fruire del bonus?
È possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica aventi un volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Ammontare del bonus idrico
A ciascun contribuente beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate a partire dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021.
Come richiedere il bonus idrico
I beneficiari presentano istanza registrandosi su un’applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.
Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.
Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.
Il rimborso è escluso:
- ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
- ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato.
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica Decreto del 27 settembre 2021.
A cura di Massimo Pipino
Sabato 4 dicembre 2021