Scuole di nuoto e esenzione IVA per attività di interesse pubblico

La Corte UE ha stabilito che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, che includerebbe attività di interesse pubblico, in quanto tali esenti da IVA, non comprende l’insegnamento impartito da una scuola di nuoto.

Esenzione IVA di attività di interesse pubblico: il caso delle scuole di nuoto

esenzione iva scuole nuotoL’articolo 132 della Direttiva n. 2006/112 prevede esenzioni dirette a favorire alcune attività di interesse pubblico; in particolare, tali esenzioni riguardano solo quelle attività di interesse pubblico che vi sono elencate e descritte in modo particolareggiato.

I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono infatti essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

 

La nozione di insegnamento scolastico universitario

La questione di cui si è dovuta occupare la Corte verteva sul decidere se la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112, debba essere interpretata nel senso che essa comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.

La Corte Ue osserva che l’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112 non contiene alcuna definizione della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.

Ciò posto, la Corte ha dichiarato che tale nozione non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.

Pertanto, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112 include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate.

Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento a un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.

 

Il parere della Corte UE

Di conseguenza, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che sussiste un rilevante interesse generale all’insegnamento del nuoto e che tale circostanza consente, ai fini dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112, di distinguere tale insegnamento da altri apprendimenti, quali l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, di cui si è trattato nella controversia che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, causa C- 449/17.

Tuttavia, la Corte Ue ritiene che benché l’insegnamento del nuoto impartito da un’apposita scuola, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

Del resto, la Corte ha già dichiarato che gli insegnamenti della guida automobilistica e di quello della vela non rientrano nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112.

In conclusione, la Corte Ue, con la sentenza del 21 ottobre scorso, causa C-373/19, stabilisce che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.

 

Fonte: Direttiva della Corte UE 2006/112

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 25 ottobre 2021