Professionisti-amministratori: il nodo della qualificazione fiscale (e previdenziale) dei compensi percepiti

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 29 giugno 2021

Qualificazione fiscale dei compensi derivanti dalla funzione di amministratore di società resa da professionisti. I chiarimenti formalizzati dall’Agenzia delle entrate, benché mantengano inalterata la loro attualità non sono stati condivisi da parte della giurisprudenza di Legittimità e dalle prevalenti corti di merito che hanno escluso l’automatismo dell’attrazione al reddito da lavoro autonomo anche quando gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria l’amministrazione o la gestione di aziende.

Compensi dell'amministratore: profili normativi

Come è noto, per effetto di quanto stabilito dalla lettera c-bis), dell’art. 50, comma 1, DPR 22/12/1986 n. 917, (aggiunta dall’’art. 34, L. 21/11/2000, n. 342) i compensi degli amministratori, ossia le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [1].

Fanno eccezione a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla medesima disposizione, gli uffici che rientrano nei compiti istituzionali oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente i redditi di lavoro autonomo.

In virtù della regola generale, cristallizzata dalla Circolare Agenzia Entrate 12/12/2001, n. 105, i proventi derivanti dall’’ufficio di amministratore, di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale.

 

Attrazione nel reddito professionale a determinate condizioni

Opera quindi un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.

Tuttavia, qualora la funzione di amministratore sia esercitata da un professionista in possesso di partita iva non opera – tout court -l’automatismo secondo cui la prestazione rientri nell’alveo del lavoro autonomo.

Con la