Prosegue la disamina in tema di condhotel. In questa terza parte tratteremo dei contratti di acquisto di immobili ubicati in un condhotel.
Quali saranno le modalità di utilizzo delle singole unità abitative? Quali le responsabilità a carico del proprietario della struttura e del gestore della stessa?
Quali sono le modalità di rimozione del vincolo di destinazione alberghiera delle singole unità?
Contratto di acquisto unità abitative a uso residenziale e condizioni di esercizio del Condhotel
L’art. 6 del DPCM 13/2018 disciplina il contratto di acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel.
I contratti di acquisto (compravendita) di queste unità abitative devono riportare le condizioni di esercizio del condhotel di cui all’art. 4 del DPCM citato riportate nell’elenco contenuto nel precedente articolo (comma 1°).
In particolare, devono essere riportati in contratto i seguenti contenuti:
- per quanto riguarda i beni oggetto della compravendita, cioè la o le unità abitativa/e ad uso residenziale, una descrizione accurata e dettagliata dell’immobile e della ubicazione di esse all’interno di un condhotel, nonché una descrizione esaustiva dell’intera struttura ricettiva – residenziale;
- per quanto concerne i servizi alberghieri forniti dalla struttura: le condizioni di godimento di essi[1] e le modalità d’uso di eventuali strutture comuni[2];
- mentre per quanto riguarda i costi imputabili ai proprietari di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi alla proprietà dell’unità residenziale, delle modalità attraverso cui questi costi sono ripartiti, con indicazione delle spese obbligatorie (come quelle relative ad imposte o tasse, per esempio IMU o TARI), e delle spese amministrative e gestionali generali (quali quelle relative alla gestione, riparazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio o degli edifici del condhotel che, oltre ad avere una natura di albergo ne ha sempre anche una di condominio), ecc.;
- la previsione che l’unità abitativa ad uso residenziale non utilizzata dal proprietario possa essere adibita ad uso ricettivo alberghiero da parte del gestore del condhotel (comma 2°).
I contratti di acquisto di immobili ad uso residenziale
I contratti di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale facenti parte di un condhotel regolano anche le modalità di utilizzo delle singole unità abitative nel caso in cui venga meno per qualunque causa l’attività del gestore unico della struttura[3] (3° comma).
Nel caso di interruzione o di sopravvenuta impossibilità[4] dell’erogazione dei servizi comuni, alberghieri o semplicemente condominiali, il proprietario della struttura alberghiera facente parte del condhotel si impegna, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi p