La donazione modale e il fisco: aggiornamento

di Giuseppe Rebecca

Pubblicato il 28 aprile 2021

Ritorniamo su un tema già trattato, la donazione modale e il fisco, per un approfondimento. Analizziamo appunto la donazione modale, cioè la donazione alla quale è apposto un onere.
L’inquadramento tributario della fattispecie non appariva, e tutt’oggi non appare, univoco.

La donazione modale: introduzione

donazione modale fisco

La donazione modale è prevista dall’articolo 793 del codice civile che così recita:

art 793 – Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere.

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. ...

L’oggetto della prestazione, da rendere nei confronti del donante stesso o di terzi beneficiari, cui il donatario è tenuto, può consistere in un dare, facere o non facere.

A titolo esemplificativo:

“dare una determinata somma di denaro, in unica soluzione o periodicamente, compiere una determinata attività (come prestare assistenza materiale e morale al donante o a un terzo), fare un determinato uso dei beni donati; consentire un determinato comportamento di terzi; astenersi da qualcosa.

Non è tuttavia richiesto che vi sia connessione tra l’oggetto del modus e l’oggetto della donazione”[1]

La presenza del modus non snatura l’essenza della donazione; la causa dell’atto è infatti sempre lo spirito di liberalità, anche se accanto si pone un interesse del donante che trova realizzazione mediante l’adempimento dell’onere (Corte di Cassazione, sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015).

In caso di lesione della quota di legittima spettante per legge agli altri congiunti, la valutazione di tale onere dovrà essere detratta dal valore del bene donato. 

 

Il trattamento fiscale

Riportiamo dal precedente articolo la sintetica analisi circa il trattamento fiscale della fattispecie:

“L’imposta sulle donazioni si applica sul valore dei beni e dei diritti oggetto della donazione, ovviamente al netto delle passività. Tale valore è da calcolare anche al netto del valore dell’onere?

E qui la risposta sarà un po’ articolata, come vedremo.

Si ricorda che, ex art. 2 comma 49 DL n. 262/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della determinazione della base imponibile per calcolare l’imposta sulle donazioni, dal valore dei beni e diritti donati è da detrarre l’ammontare degli oneri “diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1” del TUS.

L’art. 58, comma 1 del TUS prevede che gli oneri che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente si considerano donazioni a favore dei beneficiari stessi.

Si possono quindi detrarre solo gli oneri posti a carico del donatario e aventi per oggetto prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi determinati individualmente.

Al contrario, gli oneri di cui all’art. 58, comma 1, del TUS, consistenti appunto in prestazioni a favore di soggetti terzi det