L’Ispettorato del Lavoro ritorna sulle tutele introdotte per i cd. riders. In particolar modo si esamina la questione della etero-organizzazione e della collaborazione organizzata dal committente, andandone a definire indici e rispetto di alcune norme da parte dello stesso committente.
Le tutele dei riders: premessa
Come noto il Decreto Legge n. 101/2019 ha modificato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 relativamente alla etero-organizzazione, introducendo uno specifico capo dedicato all’attività dei “ciclo-fattorini”, meglio conosciuti come riders.
È infatti ben chiaro come le piattaforme digitali per ordinare cibo si stiano espandendo nello scenario attuale, anche in concomitanza con l’emergenza sanitaria, che fa sempre più spesso scegliere ai consumatori di ordinare online e attendere l’arrivo a casa del cibo.
In questo contesto, le condizioni di lavoro e di tutela dei riders ritornano in primo piano, complice anche il confine poco chiaro tra subordinazione e etero-organizzazione in questa specifica circostanza.
È infatti del 30 ottobre 2020 la Circolare n. 7/2020 dell’Ispettorato del Lavoro su tale argomento, che cerca di chiarire alcune problematiche e far luce su alcuni aspetti del lavoro dei riders, anche in relazione alle specifiche attività di vigilanza cui sono tenuti gli ispettori.
Sullo stesso argomento abbiamo pubblicato anche: “Al via da febbraio le tutele assicurative per i riders”
Quando si ha equiparazione tra lavoro subordinato e collaborazione
Secondo quanto introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è applicata anche alle collaborazioni individuate all’interno del medesimo articolo, oltre che a tutti i