Testo integrale della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

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Semplificazione e innovazione digitale: Legge 120 in Gazzetta Ufficiale conversione DL 76
Riportiamo testualmente…
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 settembre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro»;
alla lettera b) , le parole: «per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5 -bis . All’articolo 36, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
5 -ter . Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b) , del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al
credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «della procedura competitiva » sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva », dopo le parole: «con negoziazione di cui agli
articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e
dopo le parole: «all’articolo 8, comma 1, lettera c) » sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;
…
[CONTINUA]
Redazione
Lunedì 14 settembre 2020

