Non spetta il rimborso dell’eccedenza dell’IVA inerente alle spese per la realizzazione di opere di miglioramento eseguite su beni immobili in comodato.
No rimborso IVA per migliorie su immobili in comodato
Il rimborso dell’eccedenza IVA relativa a spese per migliorie su beni immobili in comodato non spetta in quanto trattasi di operazioni non riconducibili alla fattispecie di acquisto di beni ammortizzabili.
Ancora una volta a stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10110 del 28 maggio 2020.
Ed infatti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini della detrazione IVA non determina un automatico riconoscimento del diritto al rimborso, che – ricordiamolo – costituisce una mera facoltà, peraltro di natura eccezionale.
Di seguito il fatto storico alla base della controversia.
Il caso
Una società richiedeva il rimborso dell’IVA per l’eccedenza dell’imposta detraibile in relazione a spese sostenute per il miglioramento di beni immobili di proprietà di terzi e detenuti dalla contribuente in comodato.
L’Agenzia delle Entrate declinava la suddetta richiesta.
Avverso il diniego opp