L’incertezza normativa oggettiva assurge a causa di esenzione del contribuente dalle sanzioni amministrative previste per violazioni di norme tributarie, laddove integri una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6872 dell’11/03/2020, è intervenuta chiarendo cosa si intende per incertezza normativa nel diritto tributario.
Incertezza normativa: caso di tribunale
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da una società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che ne aveva rigettato il ricorso avverso un atto di contestazione, con il quale l’Ufficio aveva irrogato, per l’anno 2004, la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, per superamento del limite di compensazione Iva.
I giudici di secondo grado avevano in particolare osservato che:
- quanto all’importo massimo compensabile, la previsione (allora) di una soglia di euro 516.456,90 ex art. 34 della legge n. 388 del 2000, oltre la quale la compensazione non era consentita, non violava le previsioni dello Statuto del contribuente, né le direttive europee, per cui la compensazione oltre il limite consentito- nel cui calcolo andavano incluse anche le liquidazioni trimestrali- equivaleva ad omissione di versamento;
- nella specie, trovava comunque applicazione l’esimente di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 472 del 1997, in quanto solo a partire dal comunicato stampa del 27 luglio 2004 l’Agenzia aveva sciolto i dubbi interpretativi circa la necessaria inclusione delle liquidazioni trimestrali nel calcolo in ordine all’importo massimo compensabile ai sensi dell’art. 8 comma 3, del Dpr. n. 542 del 1999, sussistendo, fino a tale anno, interpretazioni, non solo della stampa specializzata ma anche di atti ufficiali (RM n. 218/2003), nel senso della non imputazione dei crediti tri