La fatturazione del fondo spese da parte di commercialisti, notai e avvocati può avvenire entro 60 giorni. Si tratta di una disposizione di legge prevista fin dal 1974, che può anche dar modo ai professionisti di ridurre il fatturato e usufruire degli attuali benefici relativi alla sospensione dei termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e dei contributi, disposta dal c.d. decreto liquidità.
Fatturazione del fondo spese
I Commercialisti, Notai e avvocati, se ricevono un fondo spese indistinto di compensi e spese, possono procedere alla fatturazione entro il termine ultimo di 60 giorni.
Il comportamento è perfettamente legittimo e lo prevede l’art. 3 del DM 31 ottobre 1974.
La disposizione può essere utilizzata per ridurre legittimamente il fatturato e beneficiare della sospensione dei termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e dei contributi, disposta dall’art. 18 del c.d. decreto liquidità.
L’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974
La disposizione consente di spostare in avanti il termine di emissione della fattura in quanto si presume che il professionista, il quale ha ricevuto dal cliente una somma indistinta di spese e compensi, non è in grado di emettere la relati