Disavanzo di cassa e presunzione di ricavi

La cassa non può essere negativa: il disavanzo di cassa comporta la presunzione di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

Presunzione di ricavi: cassa in rosso, ricavi in nero

cassa in rosso ed evasione fiscaleLa chiusura «in rosso» del conto cassa, il disavanzo di cassa, significa che le voci di spesa affrontate con uscite di contanti sono di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Ma la cassa non può fisicamente essere negativa.

Nel cassetto potranno non esserci soldi, quindi denaro pari a zero, ma meno di zero non esiste!

In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (ex plurimis: Cass. sez. 5, 25/10/2017, n. 25289 (cassa in rosso ricavi in nero), Rv. 645982-01; Cass. sez. 5, 31/05/2011, n. 11988, Rv. 617300-01; Cass. sez. 5, 20/11/2009, n. 24509, in motivazione; Cass. sez. 5, 20/11/2008, n. 27585, Rv. 605673-01).

 

La sentenza della Corte di Cassazione

Si tratta del principio ormai consolidato nella giurisprudenza della massima Corte  di cassazione, ed evidenziato nell’ordinanza n. 7538 del 26 marzo 2020, con la quale sono stati accolti i rilievi mossi dall’Agenzia delle entrate.

La medesima Corte ha poi aggiunto, proprio circa la fattispecie concreta, il disavanzo di cassa, che il principio di cui innanzi (differentemente da quanto ritenuto dalla CTR) non incontra eccezioni con riferimento alle attività esercitate in forma individuale, trovando fondamento in principio ragionieristico per il quale la chiusura «in rosso» di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati.

Risultano fondati anche i motivi con i quali, sostanzialmente, si prospettano vizi di insufficienza motivazionale laddove la CTR ha ritenuto i versamenti ed i prelevamenti giustificati dalla tipologia dell’attività esercitata.

La Commissione, in particolare, ha ridotto

«il reddito accertato induttivamente del 30% …» « …tenuto conto dalla circostanza per la quale il contribuente frequentemente per assicurare il normale funzionamento dell’attività è certamente costretto ad effettuare anticipazioni sulle vincite delle lotterie che gestisce e poi successivamente riversarle sul conto al momento della restituzione da parte dell’Ente».

 

Conclusione finale della Corte

Dall’analisi di tutto ciò, non emerge l’iter logico-giuridico in ragione del quale la CTR avrebbe ritenuto, nella specifica fattispecie, giustificati il reiterato disavanzo di cassa, in forza dell’attività di gestione di lotto ed enalotto, e non emergono le prove che, in luogo di mere congetture, fonderebbero l’accertamento dei detti prelevamenti in relazione alle citate finalità oltre che l’entità percentuale del reddito accertato induttivamente (individuata dalla CTR in ragione del 30%).

 

1 aprile 2020

Vincenzo D’Andò

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico