La Cassazione si è più volte espressa nel corso di questi ultimi anni sulla questione della contestazione della delega di firma. Esaminiamo le conclusioni alle quali è pervenuta e quale il ruolo svolto dall’Amministrazione Finanziaria.
Delega di firma: il parere della Cassazione
Con la sentenza n. 19190 del 17 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di contestazione della delega di firma:
“incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass., 14626/2000; cass., 17400/2012; Cass., 9 novembre 2015, n. 22800).
Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2”.
Precisa ancora la Corte che, in base all’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/73 gli accertamenti “sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell’ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., 14195/2000)”.
Gli Ermellini, inoltre, richiamano recenti pronunce – (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013):
“che pur modificando il proprio orientamento (Cass., 22803/2015) in t