La Corte di Cassazione ha ritenuto valido l’avviso di accertamento firmato da altro soggetto, delegato alla firma a mezzo atto dispositivo del Direttore Provinciale.
Aggiorniamo la nostra rassegna di giurisprudendenza tributaria in merito al problema della delega di firma degli atti
Con l’ordinanza n.14464 del 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto valido l’avviso di accertamento firmato da altro soggetto, delegato alla firma a mezzo atto dispositivo del Direttore Provinciale.
Validità dell’avviso di accertamento firmato con delega del titolare dell’ufficio
“In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe in capo all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio (Cass. sez. 5, 05/09/2014, n. 18758, Rv. 631925-01).
L’avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio è dunque valido ove l’Amministrazione produca, anche in giudizio, l’ordine di servizio recante l’indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Cass. sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200, Rv. 647291-01)”.
Sempre in forza di quanto statuito dalla Corte precedentemente (ord. n. 5200 del 6 marzo 2018),
“l’avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio è valido ove l’Amministrazione produca, anche in giudizio, l’ordine di servizio recante l’indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega; dalla delega riprodotta in ossequio del principio di autosufficienza si evince che sus