Il Ministero del Lavoro si è espresso con riferimento al calcolo da effettuarsi per verificare la rispondenza del numero dei soggetti svantaggiati impiegati alle prescrizioni di legge. Il numero minimo di lavoratori appartenenti a tali categorie “deboli” non si effettua per ore lavorate bensì per “teste”
Il Ministero del Lavoro si esprime con riferimento al calcolo da effettuarsi nelle realtà di cui al D.Lgs. n. 112/2017 per verificare la rispondenza del numero dei soggetti svantaggiati impiegati alle prescrizioni di legge. Così il numero minimo di lavoratori appartenenti a tali categorie “deboli” non si effettua per ore lavorate bensì per “teste”, proprio per via della finalità delle norme del Decreto medesimo.
Collocamento nell’impresa sociale di lavoratori svantaggiati
Il Ministero del Lavoro si è espresso nei giorni scorsi con riferimento alla definizione di impresa sociale, ovverosia quell’impresa che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm., viene considerata tale in quanto rispondente a specifici requisiti.
L’impresa sociale infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, viene considerata di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, quando all’interno dell’attività d’impresa, “per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, sono occupati:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’artico