La nozione di inerenza che connota i costi deducibili esprime la riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all'attività d'impresa.
La nozione di inerenza implica quindi quella di congruità, dovendo escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti.
La ripartizione pro quota, da parte della controllante, delle spese generali tra le società controllate, in mancanza della prova certa della inerenza e della congruità delle prestazioni rese dalla capogruppo a favore delle controllate e senza che emerga con chiarezza in quale misura dovessero imputarsi alle controllate e non già alla controllante, non ne consente dunque la deducibilità.
I costi di regia infragruppo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2012 del 24/1/2019, ha chiarito i presupposti di deducibilità dei cosiddetti costi di regia infragruppo.
Nel caso di specie, la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRAP l'imponibile di Euro 807.335,00, per costi non deducibili relativi a "spese di regia", ad essa addebitate dalla controllante francese, in forza di contratto di servizi (Services Agreement) e relativo accordo integrativo, non essendo stata provata, secondo l’Amministrazione, la concretezza e l'effettività delle prestazioni da parte della controllante, né l'effettivo grado di utilità conseguito dalla destinataria dei servizi resi.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la decisione, appellata dalla contribuent