L’inerenza dei costi di regia infragruppo

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 6 aprile 2019

Spesso, società facenti parte di un medesimo Gruppo regolano, la suddivisione delle spese per mezzo di scritture private, in base alle quali una delle società del Gruppo (o la stessa capogruppo) si impegna ad eseguire nei confronti delle altre una serie di servizi. La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti di deducibilità dei cosiddetti costi di regia infragruppo.

Contenzioso tributario e processo tributarioLa nozione di inerenza che connota i costi deducibili esprime la riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all'attività d'impresa.

La nozione di inerenza implica quindi quella di congruità, dovendo escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti.

La ripartizione pro quota, da parte della controllante, delle spese generali tra le società controllate, in mancanza della prova certa della inerenza e della congruità delle prestazioni rese dalla capogruppo a favore delle controllate e senza che emerga con chiarezza in quale misura dovessero imputarsi alle controllate e non già alla controllante, non ne consente dunque la deducibilità.

 

I costi di regia infragruppo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2012 del 24/1/2019, ha chiarito i presupposti di deducibilità dei cosiddetti costi di regia infragruppo.

Nel caso di specie, la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRAP l'imponibile di Euro 807.335,00, per costi non deducibili relativi a "spese di regia", ad essa addebitate dalla controllante francese, in forza di contratto di servizi (Services Agreement) e relativo accordo integrativo, non essendo stata provata, secondo l’Amministrazione, la concretezza e l'effettività delle prestazioni da parte della controllante, né l'effettivo grado di utilità conseguito dalla destinataria dei servizi resi.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la decisione, appellata dalla contribuent